1. Introduzione

1.3 Norme che regolano l’utilizzazione dei vitigni

Le fonti legislative dell’Unione Europea e dell’Italia quale stato membro, in materia di classificazione dei vitigni, sono le seguenti (Pirra, 1988):

  1. DPR 24/12/69 N.1164: norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
  2. REG CEE 2314/72: disposizioni relative all’esame dell’attitudine alla coltura di varietà di viti
  3. DM 2/06/81: requisiti da accertare in sede di prove ufficiali per l’esame delle varietà di viti, ai fini della iscrizione nel Catalogo nazionale
  4. REG 3800/81: classificazione delle varietà di viti
  5. DM 18/02/86: comitato nazionale per l’esame delle varietà di viti
  6. REG 822/87: produzione e controllo dello sviluppo del potenziale viticolo
  7. REG 2389/89: norme generali per la classificazione delle varietà di viti

Queste numerose leggi dettano le linee di azione da seguire per l’utilizzazione dei vitigni sul territorio della U.E. e per la richiesta di riconoscimento di nuove varietà di viti; danno altresì indicazioni in merito a competenze e responsabilità di chi è preposto al riconoscimento e al controllo dello stesse.

Il DPR 24/12/69 n. 1164, al capo IV, istituisce il Registro delle Varietà di Vite e individua come responsabile dello stesso l’Istituto sperimentale per la Viticoltura di Conegliano Veneto; in tale registro sono contenute le caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ed alla certificazione.

Il REG 2314/72,contenente le disposizioni relative all’esame dell’attitudine colturale di varietà di viti, precisa che tale esame è obbligatorio per l’iscrizione di nuove varietà al Registro. Ogni stato membro crea un Comitato incaricato di sorvegliare l’esame dell’attitudine alla coltura delle varietà che deve essere coltivata in condizioni identiche ed osservata in comparazione con varietà di riferimento; precisa inoltre che le varietà da iscrivere devono essere relativamente diffuse nella regione considerata.

L’ammissione di una varietà di vite alla classificazione può essere chiesta soltanto dopo cinque annate di produzione consecutive a partire dall’inizio dell’esame. Chiunque può richiedere l’iscrizione di una varietà di vite nel Registro delle Varietà ma, precisa il D.P.R. 1164, occorre accludere alla domanda una dettagliata indicazione delle zone idonee a tale coltura e delle caratteristiche botaniche e agronomiche, a testimonianza della stabilità e omogeneità della varietà.

Il DM 2/06/81 dà indicazione dei requisiti da accertare per la richiesta di iscrizione di varietà di viti nel Catalogo nazionale e acclude due allegati contenenti in dettaglio i criteri da osservare. L’allegato I precisa i caratteri morfologici relativi all’esame dell’identità, stabilità ed omogeneità, mentre nell’allegato II sono indicati i criteri minimi per l’esecuzione degli esami.

Il DM 18/02/86 istituisce presso il M.A.F. (oggi MI.R.A.A.F.) un Comitato Nazionale per l’esame delle Varietà di Viti, il quale dovrà individuare in appositi organismi gli incaricati per la sorveglianza delle prove di esame.

Il REG. 2389/89 all’art. 6 contempla l’utilizzo delle varietà raccomandate, autorizzate o temporaneamente autorizzate per la produzione di uva da vino.

Soltanto le varietà contenute in un elenco di quelle raccomandate od autorizzate possono essere oggetto di impianto, reimpianto ed innesto secondo il REG. 3800/81 in apposite unità amministrative della Comunità Europea, pertanto, nell’ambito delle ‘Malvasie’ in Piemonte, soltanto la ‘Malvasia di Casorzo’ e quella di ‘Schierano’ possono essere propagate perché citate appunto da tale regolamento tra le cultivar raccomandate per la provincia di Asti, mentre per la ‘Malvasia nera lunga’, poiché non classificata in tale Registro, ciò sarebbe vietato.