Il Freisa d’Asti
e il Freisa di Chieri

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Freisa
Uva Freisa

Il Freisa è un vitigno tipicamente monferrino, noto fin dagli inizi del 1500. Nell’800 è diffuso in tutto il territorio della Collina Torinese e del Basso Monferrato. È un vitigno rustico, ideale in quest'area di scarse precipitazioni estive. Presenta un grappolo cilindrico allungato, e un'ala con un lungo peduncolo; l’acino medio piccolo, è vellutato, di colore blu-nero con buccia molto consistente.
Il vino è di colore rosso granato o cerasuolo piuttosto chiaro,il profumo è elegante, delicato,  con sentori di lampone e di rosa; il sapore con sottofondo assai gradevole di lampone, è fresco, morbido e di buona armonia.
Il Freisa d’Asti è prodotto nelle tipologie secco e amabile, in versione vivace, frizzante o fermo. Le versioni invecchiate sono proposte nel tipo superiore o barricato.
Il Freisa di Chieri è prodotto nel tipo secco e amabile; ha colore rosso rubino non troppo intenso, un profumo di lampone e viola che diventa più delicato con l’invecchiamento.
Il Freisa, nelle due denominazioni, è un ottimo vino per i primi piatti, carni bianche, per il pollame, salumi e polenta ed è un ingrediente di alcuni piatti tipici come il Coniglio in tegame al Freisa d’Asti. Nella versione amabile e spumante dolce, servito a 14 - 16º, accompagna il fine pasto abbinato alle crostate di frutta e alla pasticceria secca.

Per saperne di più: Dott.sa Giusi Mainardi, Breve storia del Freisa →
Prof. Vincenzo Gerbi, dott. Alberto Caudana, L'innovazione nella tradizione →

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Freisa d’Asti

  • Riconoscimento D.O.C.: D.P.R. 01.09.1972 modificato con D.M. 28.02.1995.
  • Vitigno: Freisa.
  • Colore: rosso granato o cerasuolo piuttosto chiaro, con tendenza a leggero arancione quando il vino invecchia.
  • Profumo: delicato di lampone e di rosa.
  • Sapore: amabile, fresco, con sottofondo assai gradevole di lampone. Nel tipo secco e con breve invecchiamento, delicatamente morbido.
  • Gradazione alcolica minima complessiva: 11 gradi.
  • Invecchiamento minimo per legge: non prescritto, qualora però sia invecchiato fino al 1°  novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia e sia ottenuto da uve con gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5 gradi, può portare in etichetta la qual-dica di "Superiore".
  • Temperatura di degustazione: 8-12° C se amabile; 16-20° C se secco.
  • Zona di Produzione: Territorio collinare della provincia di Asti, esclusi pertanto i territori comunali di Cellarengo e di Villanova d’Asti.

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Freisa di Chieri

Freisa
Uva Freisa

Il disciplinare di produzione del vino Freisa di Chieri è definito dal Decreto del presidente della Repubblica del 20 settembre 1973.

Vitigno: il vino Freisa di Chieri deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Freisa.

Il vino Freisa di Chieri può essere preparato nel tipo secco o nel tipo amabile; all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Freisa secco:

  • Colore: rosso rubino non troppo intenso.
  • Odore: fine, che ricorda quello del lampone e della viola.
  • Sapore: asciutto, acidulo che con l’invecchiamento diventa più delicato.
  • Gradazione alcolica minima complessiva: 11 gradi.
  • Acidità totale minima: 5 per mille
  • Estratto secco netto minimo: 20 per mille

Freisa amabile:

  • Colore: rosso rubino non troppo intenso.
  • Odore: delicato che ricorda lontanamente il lampone.
  • Sapore: amabile aromatico.
  • Gradazione alcolica minima complessiva: 7 gradi di alcool svolto; complessivo 11.
  • Acidità totale minima: 5 per mille
  • Estratto secco netto minimo: 20 per mille

Zona di produzione: il vino Freisa di Chieri deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Freisa prodotto esclusivamente nel territorio dei comuni di: Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Mombello Torinese, Andezeno, Arignano, Moriondo Torinese, Marentino e Riva presso Chieri.

Invecchiamento minimo per legge: il vino Freisa di Chieri ottenuto da uve che abbiano una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5, qualora venga invecchiato fino al 1º novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia, può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva di "superiore".

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